Art. 128.
(Misure specifiche per i processi industriali, i laboratori e gli stabulari).

      1. Nei laboratori, compresi i laboratori diagnostici, e nei locali destinati agli animali da laboratorio deliberatamente infettati da agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 o che sono o potrebbero essere portatori di tali agenti, il datore di lavoro:

          a) nei laboratori in cui si svolgono lavori che implicano la manipolazione di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, di sviluppo, didattici o diagnostici, determina le misure di contenimento in conformità all'allegato XIV, parte D, al fine di rendere minimo il rischio di infezione;

          b) a seguito della valutazione di cui all'articolo 120, determina le misure di contenimento in conformità dell'allegato

 

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XIV, parte D, previa fissazione del livello di contenimento fisico richiesto per gli agenti biologici in funzione del grado di rischio. Le attività che comportano la manipolazione di un agente biologico sono eseguite solo:

              1) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, per gli agenti biologici del gruppo 2;

              2) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, per gli agenti biologici del gruppo 3;

              3) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, per gli agenti biologici del gruppo 4;

          c) nei laboratori in cui si manipolano materie nelle quali è incerta la presenza di agenti biologici che possono causare patologie nell'uomo, ma senza l'obiettivo di lavorare procedendo alla coltivazione o concentrazione di agenti biologici in quanto tali, adotta almeno il secondo livello di contenimento. Il terzo e il quarto livello di contenimento sono adottati, se necessario, qualora sia nota o se ne sospetti la necessità, tranne il caso in cui il Ministero della salute indichi un livello di contenimento meno elevato.

      2. Nei processi industriali in cui si impiegano agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4, il datore di lavoro si attiene ai princìpi in materia di contenimento di cui al comma 1, lettera b), e adotta le misure e gli opportuni procedimenti di cui all'allegato XIV, parte B.
      3. Per le attività di cui ai commi 1 e 2 per le quali non è stato possibile procedere alla valutazione definitiva di un agente biologico, ma per le quali può sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori a causa dell'impiego previsto, il datore di lavoro adotta almeno il terzo livello di contenimento.